Albo Giudici Popolari: iscrizione/cancellazione - Comune di Collecchio

Procedimenti - Comune di Collecchio

Albo Giudici Popolari: iscrizione/cancellazione

Albo Giudici Popolari: iscrizione/cancellazione

Responsabile del procedimento: Nicola Brugnoli
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

  • Titolare del potere sostitutivo: Dott.ssa Maria Stefanini, Segretario Generale
  • Telefono: 0521 301124
  • Email: segreteria@comune.collecchio.pr.it
  • Modalità di attivazione del potere sostitutivo: possono attivare il potere sostitutivo i cittadini che hanno presentato istanza quando, essendo scaduti i termini per la conclusione del relativo procedimento, il Responsabile dello stesso non ha ancora emanato il provvedimento finale; la richiesta di attivazione del potere sostitutivo può essere presentata al Segretario Generale tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@comune.collecchio.pr.it
  • Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Elettorale e Leva

  • Responsabile dell'ufficio: Dott. Fabio Moroni
  • Telefono: 0521 301227
  • Email: f.moroni@comune.collecchio.pr.it
  • Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Elettorale e Leva

  • Responsabile dell'ufficio: Dott. Fabio Moroni
  • Telefono: 0521 301227
  • Email: f.moroni@comune.collecchio.pr.it
Descrizione: Si tratta della richiesta di essere inseriti nell’albo dei giudici popolari presso la Corte d’Assise o la Corte d’Assise e d’Appello ovvero di essere cancellati dal medesimo albo.
Chi può richiederlo: Per essere iscritti nell'albo dei giudici popolari tenuto presso il Comune di Collecchio occorre essere residenti nel Comune di Collecchio. I giudici popolari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
d) licenza di scuola media di 1° grado per i giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di 2° grado per i giudici di Corte di Assise di Appello;
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle Forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
A chi è destinato: A tutti coloro che sono interessati all'iscrizione al'albo dei giudici popolari.
Modalità di Attivazione: istanza di parte
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso: Su domanda dell'interessato
Come si richiede : Le domande di inserimento nell'albo devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il Servizio Elettorale oppure direttamente scaricabili dal sito. Vai alla modulistica in fondo alla pagina.
Tempi del procedimento: Il ricevimento della domanda è immediato, con la sua protocollazione, ma le iscrizioni/cancellazioni dall’albo vengono effettuate con cadenza biennale.
Documentazione rilasciata: Nessuna
Validità documentazione rilasciata: Nessuna
Spese a carico dell'utente: Nessuna.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Nessuna spesa.
Dove rivolgersi: Ufficio Elettorale, sede municipale di viale Libertà n. 3 - piano terra Telefono 0521 301230; Fax 0521 301280; servdemografici@comune.collecchio.pr.it Orario d’apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, ore 8.15-13 giovedì orario continuato, ore 8.15-17.30
Su appuntamento:
martedì, ore 14.30-17; sabato 9-12
Come si raggiunge: viale Libertà, 3 - Collecchio (PR)
Documenti da presentare: Nessuno.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato:: No
Riferimenti legislativi (Normativa): L. n. 287/1951, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 L. n. 405/1952; L. 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise
Strumenti di tutela in favore dell'interessato Ricorso presso il Tribunale.
Modalità di attivazione degli strumenti di tutela in favore dell'interessato Ricorso presso il Tribunale.
Conclusione Con Silenzio Assenso:
Note: E' possibile inviare la domanda anche tramite e-mail.
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