Descrizione:
Sono obbligatoriamente subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) i seguenti interventi:
- gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso;
- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa;
- le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.
Possono essere attuati liberamente, nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia, ma senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- strutture contingenti e stagionali la cui permanenza sia temporanea;
- le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto;
- il passaggio senza opere dall’uso abitativo agricolo all’uso abitativo urbano;
Chi può richiederlo:
La CIL deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ne ha titolo. Il possesso dei requisiti di accesso deve essere dimostrato attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per la presentazione della CIL occorre avvalersi dell’assistenza di un professionista iscritto al relativo albo professionale (geometra, ingegnere o architetto) che si dovrà assumere le responsabilità in ordine all’elaborazione del progetto ed alla predisposizione delle necessarie dichiarazioni che la legge prevede siano sottoscritte dal progettista. E’ obbligatoria la nomina del direttore lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello Unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, delle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici ove previsto.
Come si richiede :
La CIL deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo (Modulistica Unificata Regionale)
Tempi del procedimento:
La CIL è un titolo edilizio che diviene esecutivo con la sua presentazione allo Sportello Unico. L’interessato deve indicare la data di inizio lavori, comunque non antecedente quella di presentazione, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio.
Spese a carico dell'utente:
Diritti di segreteria.
Dove rivolgersi:
Sportello Unico dell’Edilizia, sede municipale di piazza Repubblica n. 1 - 2° piano, telefono 0521 301150, fax 0521 301121, sue@comune.collecchio.pr.it
Orari di apertura al pubblico:
Segreteria -martedì, giovedì e venerdì, ore 9-13 e martedì pomeriggio, ore 15-17;
Tecnici - martedì e venerdì, ore 9-13
Documenti da presentare:
Nel regolamento Urbanistico ed Edilizio e nella modulistica di accesso sono indicati gli allegati da presentarsi unitamente alla domanda. Al momento della presentazione della CIL dovrà essere allegata ricevuta di pagamento dei relativi diritti di segreteria.
La CIL è corredata, inoltre, dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, o dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori. Gli interessati, prima della presentazione possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Legge Regionale 30 luglio 2013 n° 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"