Descrizione:
La presenza dei giudici popolari risponde ad una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'articolo 102, terzo comma, recita così: "la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia". Tale partecipazione ha il principale scopo di "attuare un collegamento diretto" tra la società civile (il popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata) e l'ordine della magistratura. Esistono due elenchi dei giudici popolari: uno per la Corte d'Assise, l'altro per la Corte d'Assise d'Appello.
A seguito della soppressione della Commissione prevista dal DPR 286/1951, in quanto le funzioni amministrative della citata commissione sono state ritenute non indispensabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 della Legge 449/1997, per il Comune di Collecchio la responsabilità di tali elenchi spetta al Responsabile Settore Affari Generali. La scelta dei giudici popolari spetta alle Corti d'Assise d'Appello (Bologna) e d'Assise (Parma) che convocano i sorteggiati per opportuni colloqui di valutazione, inviando apposita notifica.
Chi può richiederlo:
Per iscriversi all'Albo si deve:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale e residenti nel Comune di Collecchio;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere un’età compresa tra 30 e 65 anni;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici popolari di Corte d’Assise di Appello (secondo grado);
Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazioni.
A chi è destinato:
A tutti coloro che sono interessati all'iscrizione al'albo dei giudici popolari.
Modalità di Attivazione:
istanza di parte
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Su domanda dell'interessato
Come si richiede :
Le domande di inserimento nell'albo devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il Servizio Elettorale oppure direttamente scaricabili dal sito. Vai alla modulistica in fondo alla pagina.
Tempi del procedimento:
Il ricevimento della domanda è immediato, con la sua protocollazione, ma le iscrizioni/cancellazioni dall’albo vengono effettuate con cadenza biennale.
Documentazione rilasciata:
Nessuna
Validità documentazione rilasciata:
Nessuna
Spese a carico dell'utente:
Nessuna.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
Dove rivolgersi:
Ufficio Elettorale, sede municipale di viale Libertà n. 3 - piano terra
Telefono 0521 301230; Fax 0521 301280; servdemografici@comune.collecchio.pr.it
Orario d’apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, ore 8.15-13
giovedì orario continuato, ore 8.15-17.30
Su appuntamento:
martedì, ore 14.30-17; sabato 9-12
Come si raggiunge:
viale Libertà, 3 - Collecchio (PR)
Documenti da presentare:
Nessuno.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato::
No
Riferimenti legislativi
(Normativa):
L. n. 287/1951, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 L. n. 405/1952;
L. 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Ricorso presso il Tribunale.
Modalità di attivazione degli strumenti di tutela in favore dell'interessato
Ricorso presso il Tribunale.
Conclusione Con Silenzio Assenso:
Sì
Note:
E' possibile inviare la domanda anche tramite e-mail.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Ogni due anni (anno dispari) nel mese di aprile il sindaco invita con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari.
Entro il mese di luglio l’Ufficio elettorale comunica, in base alle risultanze anagrafiche, a chi possiede i requisiti l’avvio del procedimento finalizzato all’iscrizione negli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello.
Nel mese di agosto, si provvede alla compilazione ed all'integrazione degli elenchi dei cittadini idonei alla formazione degli albi.
Gli elenchi completati vengono trasmessi al tribunale il quale, dopo gli adempimenti di competenza, li trasmette al Presidente della corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello per la formazione e l'approvazione definitiva degli Albi stessi.
Successivamente gli elenchi sono affissi all’albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.