Descrizione:
Il costruttore, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71, la denuncia delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica che intende realizzare. La denuncia costituisce l’atto cui e’ subordinato l’avvio della procedura e deve contenere i nomi ed i recapiti del Committente, del Progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e del Costruttore stesso.
Chi può richiederlo:
La denuncia deve essere presentata dal costruttore.
Come si richiede :
La denuncia deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo da ritirare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia oppure scaricabile in allegato
Tempi del procedimento:
Lo Sportello Unico Edilizia contestualmente alla presentazione della pratica prende atto della denuncia.
Dove rivolgersi:
Sportello Unico dell’Edilizia, sede municipale di piazza Repubblica n. 1 - 2° piano, telefono 0521 301150, fax 0521 301121, sue@comune.collecchio.pr.it
Orari di apertura al pubblico:
Segreteria -martedì, giovedì e venerdì, ore 9-13 e martedì pomeriggio, ore 15-17;
Tecnici - martedì e venerdì, ore 9-13
Documenti da presentare:
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Progetto delle opere da eseguirsi dal quale risultino in modo chiaro l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, firmato dal Progettista
2. Relazione Tecnica Illustrativa, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;
3. Relazione di Calcolo firmata dal Progettista;
4. Certificati d’origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o controllata);
5. Disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, scale, ecc.), firmati dal Progettista;
6. Relazione sulle fondazioni di tipo descrittivo firmata dal Progettista;
7. Relazione Geotecnica ed eventuale Relazione Geologica, redatte ai sensi del D.M. 11/03/1988 e firmate dai tecnici a ciò abilitati;
8. La comunicazione di nomina del collaudatore deve essere consegnata in allegato alla Denuncia Lavori nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell’art. 2 del D.P.R. n° 425 del 22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo). In tutti gli altri casi la nomina del collaudatore (e la relativa accettazione) devono essere comunicate all’Ufficio preposto entro 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori (Art. 7 dalla Legge 1086/71). E’ il committente che firma tale comunicazione.
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Legge Regionale 30 luglio 2013 n° 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"
Legge Regionale 21 ottobre 2004 n° 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia"
DPR 6 giugno 2001 n. 380 – Testo unico dell’edilizia
Legge 1086/71