Descrizione:
Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora detti lavori siano riferiti ad alcuni casi particolari, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, qualora l'autorità amministrativa competente (il Comune quale delegato) accerti la compatibilità paesaggistica, è possibile confermare l’esistenza delle opere eseguite senza che questo comporti l’applicazione di sanzioni penali.
I casi in cui l’accertamento della compatibilità paesaggistica è ammissibile, a norma dell’art. 181 del D. Lgs 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”):
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
Chi può richiederlo:
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati da tale procedimento presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo (il Comune) ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
Il possesso dei requisiti di accesso deve essere dimostrato attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Come si richiede :
La richiesta deve essere presentata facendo riferimento alle documentazioni previste per il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
L’ufficio provvede a dare comunicazione scritta al richiedente del ritiro del provvedimento specificando modalità e tempi per il ritiro.
Tempi del procedimento:
180 giorni dalla data di ricezione della richiesta previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni
Spese a carico dell'utente:
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Dove rivolgersi:
Sportello Unico dell’Edilizia, sede municipale di piazza Repubblica n. 1 - 2° piano, telefono 0521 301150, fax 0521 301121, sue@comune.collecchio.pr.it
Orari di apertura al pubblico:
Segreteria -martedì, giovedì e venerdì, ore 9-13 e martedì pomeriggio, ore 15-17;
Tecnici - martedì e venerdì, ore 9-13
Riferimenti legislativi
(Normativa):
D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.