COS’È?
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite ‘testamento biologico’ o ‘biotestamento’, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari
CHI?
Tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere possono redigere una DAT.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
COME?
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme (come da Circolare Ministeriale n. 1/2018 in allegato):
- atto pubblico presso un Notaio
- scrittura privata autenticata (in questo caso l’autenticazione non può essere fatta presso il Comune)
- scrittura privata consegnata personalmente dall’intestatario della DAT all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
NOMINA DEL FIDUCIARIO
La Legge 219 prevede la possibilità (non l’obbligo) di indicare nella DAT un fiduciario, sempre maggiorenne e capace di intendere e di volere, che è la persona chiamata a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e a far rispettare la sua DAT.
La scelta del fiduciario è rimessa completamente alla volontà del disponente; in questo caso, l’intestatario deve consegnare una copia della DAT al fiduciario.
Se le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le stesse mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
RUOLO DEL MEDICO
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
BANCA DATI NAZIONALE
Le DAT vengono raccolte nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute.
La Banca dati ha funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato.
DEPOSITO DAT NEL COMUNE DI COLLECCHIO
Il Comune di Collecchio è operativo per il deposito delle DAT dei propri residenti.
L’intestatario deve depositare personalmente la propria DAT all’Ufficio di Stato Civile del Comune.
Al momento del deposito della DAT occorre compilare un’istanza di deposito comprensiva del consenso al caricamento in banca dati e della nomina del fuduciario (modulo in allegato) insieme alle fotocopie dei documenti d’identità del disponente e del fiduciario.
L’istanza di deposito viene protocollata, la DAT viene numerata aggiornando un apposito elenco e all’intestatario verrà rilasciata una ricevuta di consegna.
Le DAT vengono archiviate in apposita cassaforte insieme all’istanza di deposito e alla dichiarazione del fiduciario.
>> ATTENZIONE
L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa in alcun modo alla redazione delle DAT né fornisce informazioni specifiche in proposito.
- Istanza di deposito
modulo - Circolare Ministeriale n. 1/2018
- Decreto n. 168/2019
Regolamento concernente la Banca Dati nazionale destinata alla registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - Ministero della Salute
- Stato Civile
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