Con il D.Lgs. n° 360 del 28/09/1998 e successive modifiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al Comune in cui la persona fisica ha il domicilio fiscale a residenza, al 1° gennaio dell’anno di riferimento e si calcola applicando l’aliquota stabilita dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta.
La base di calcolo è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento dell’imposta sul reddito e delle addizionali.
Scadenze e modalità di pagamento
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
ACCONTO: è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell’anno precedente salvo che la pubblicazione della deliberazione per l’anno in corso non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 45-50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, l’acconto è determinato dal sostituito d’imposta e trattenuto nel numero massimi di nove rate a partire dal mese di marzo.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
SALDO: per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 45-50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari ad undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
Aliquota
L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF è stabilita nella misura pari a 0,8 punti percentuali. Tale aliquota è stata modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 09/04/2013 e rimane in vigore fino a successiva modifica.
Soglia di esenzione
Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito, nell’anno precedente quello in cui l’imposta si riferisce, un reddito complessivo, su base annua, non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila). Tale soglia di esenzione viene confermata con la delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 09/04/2013.
Come fare i versamenti
Per i versamenti a favore del Comune di Collecchio, il Codice Ente da indicare è C852
Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come pure per ulteriori informazioni in merito a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
- Tributi
torna all'Ufficio - Regolamento