PRA – Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola

  • Servizio attivo

Per il miglioramento della competitività aziendale

Descrizione

L’articolo 36 della LR 24/2017 unitamente all’atto di coordinamento tecnico regionale quale sviluppo dell’applicazione della legge di cui alle DGR 29/04/2019 n. 623 e del 13/05/2019 n. 713, disciplinano le trasformazioni in territorio rurale. Il PRA rappresenta un programma di riconversione o ammodernamento dei sistemi di produzione agricola che l’azienda intende realizzare per generare un miglioramento della competitività aziendale, attraverso interventi agronomici ed ambientali e collegati interventi di nuova costruzione di fabbricati produttivi. Finalitàdel PRA è la dimostrazione dell’effettiva necessità di nuovi edifici, o dell’ampliamento degli esistenti e della coerenza tra l’intervento edilizio e l’organizzazione ele economie aziendali. L’art. 36, commi 2 e 7 lettera b) della nuova legge urbanistica regionale stabiliscono i casi di obbligatorietà del PRA.

A chi è rivolto

In considerazione del fatto che chi conduce il fondo ed esercita l’attività agricola è l’Imprenditore Agricolo, può presentare un PRA chi possiede i seguenti requisiti minimi: Titolo di Imprenditore Agricolo (IA) ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile; Iscrizione all’Anagrafe Aziende Agricole Regionale ((3.1.3 dell’Atto di coordinamento tecnico regionale DGR 623/2019).

In considerazione del fatto che chi conduce il fondo ed esercita l’attività agricola è l’Imprenditore Agricolo, può presentare un PRA chi possiede i seguenti requisiti minimi:
  • Titolo di Imprenditore Agricolo (IA) ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;
  • Iscrizione all’Anagrafe Aziende Agricole Regionale ((3.1.3 dell’Atto di coordinamento tecnico regionale DGR 623/2019).

Come fare

Il PRA presentato deve essere conforme ai contenuti definiti dagli Atti di coordinamento tecnico regionale di cui alle DGR 29/04/2019 n. 623 e del 13/05/2019 n. 713. Il PRA deve essere redatto in conformità alle norme di settore ed asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo.

Il PRA presentato deve essere conforme ai contenuti definiti dagli Atti di coordinamento tecnico regionale di cui alle DGR 29/04/2019 n. 623 e del 13/05/2019 n. 713.
Il PRA deve essere redatto in conformità alle norme di settore ed asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo.

Cosa serve

Il PRA deve essere presentato ai sensi del DPR 160/2010 edell’art. 5 della LR 15/2013, al SUAP del Comune o dell’Unione di comuni nel quale viene realizzato l’intervento, unitamente alla richiesta del necessario titolo abilitativo edilizio.

Il PRA deve essere presentato ai sensi del DPR 160/2010 edell’art. 5 della LR 15/2013, al SUAP del Comune o dell’Unione di comuni nel quale viene realizzato l’intervento, unitamente alla richiesta del necessario titolo abilitativo edilizio.

Cosa si ottiene

Esito dell'istruttoria

Esito dell'istruttoria
Tempi e scadenze

Secondo le procedure previste ai comma 3) e seguenti dell’art. 53 della LR 24/2017.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Diritti di segreteria nella misura di:
  • € 100,00 per richieste di parere preventivo su studio di fattibilità preliminare circa la possibilità di presentare un PRA
  • € 500,00 oltre ai diritti di segreteria specifici per la presentazione del titolo abilitativo edilizio

Ultimo aggiornamento: 1 Luglio 2025, 13:07