Descrizione
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non siano ricomprese fra quelle attuate liberamente come “edilizia libera” e CIL;
b) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite dalla legge, che non siano ricomprese fra quelle attuate liberamente come “edilizia libera”;
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d’uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
f) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d’opera;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122
i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione
j) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;
k) gli interventi di nuova costruzione (quando individuati dalla strumentazione urbanistica);
l) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
m) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione.
n) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell’Allegato.
Il Comune svolge le attività di controllo sia durante che dopo l’esecuzione dei lavori con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.