SCIA

  • Servizio attivo

Obbligo di segnalazione certificata di inizio attività

Descrizione

Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e e CIL e non soggetti a permesso di costruire, tra cui: 
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non siano ricomprese fra quelle attuate liberamente come “edilizia libera” e CIL; 
b) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite dalla legge, che non siano ricomprese fra quelle attuate liberamente come “edilizia libera”; 
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo; 
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti); 
e) il mutamento di destinazione d’uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; 
f) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; 
g) le varianti in corso d’opera; 
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122
i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione 
j) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta; 
k) gli interventi di nuova costruzione (quando individuati dalla strumentazione urbanistica); 
l) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; 
m) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione. 
n) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell’Allegato. 
Il Comune svolge le attività di controllo sia durante che dopo l’esecuzione dei lavori con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

La SCIA deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ne ha titolo. Il possesso dei requisiti di accesso deve essere dimostrato attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

La SCIA deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ne ha titolo. Il possesso dei requisiti di accesso deve essere dimostrato attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Come fare

Per la presentazione della SCIA occorre avvalersi dell’assistenza di un professionista iscritto al relativo albo professionale (geometra, ingegnere o architetto) che si dovrà assumere le responsabilità in ordine all’elaborazione del progetto ed alla predisposizione delle necessarie dichiarazioni che la legge prevede siano sottoscritte dal progettista. La SCIA deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo (Modulistica Unificata Regionale) oltre ai moduli scaricabili da questa pagina.

Per la presentazione della SCIA occorre avvalersi dell’assistenza di un professionista iscritto al relativo albo professionale (geometra, ingegnere o architetto) che si dovrà assumere le responsabilità in ordine all’elaborazione del progetto ed alla predisposizione delle necessarie dichiarazioni che la legge prevede siano sottoscritte dal progettista.
La SCIA deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo (Modulistica Unificata Regionale) oltre ai moduli scaricabili da questa pagina.

Cosa serve

Nel regolamento Urbanistico ed Edilizio e nella modulistica di accesso sono indicati gli allegati da presentarsi unitamente alla domanda. Al momento della presentazione della SCIA, dovrà essere allegata ricevuta di pagamento dei relativi diritti di segreteria. La SCIA è corredata, inoltre, dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, o dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall’attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. Gli interessati, prima della presentazione della SCIA, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.

Nel regolamento Urbanistico ed Edilizio e nella modulistica di accesso sono indicati gli allegati da presentarsi unitamente alla domanda.
Al momento della presentazione della SCIA, dovrà essere allegata ricevuta di pagamento dei relativi diritti di segreteria.
La SCIA è corredata, inoltre, dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, o dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall’attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. Gli interessati, prima della presentazione della SCIA, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.

Cosa si ottiene

Certificazione di inizio attività

Certificazione di inizio attività
Tempi e scadenze

La SCIA è un titolo edilizio che diviene esecutivo con la sua presentazione allo Sportello Unico. L’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo (modalità di controllo definite dalla legge per verificare le condizioni di ammissibilità da concludersi nei 30 giorni successivi), oppure può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. Qualora nella SCIA sia dichiarato il differimento dell’inizio dei lavori, l’interessato può chiedere che le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento siano acquisiti dallo Sportello unico. In tale caso, i trenta giorni per il controllo da parte dello sportello medesimo, decorrono dal momento in cui esso acquisisce tutti gli atti di assenso necessari. La SCIA con inizio dei lavori differito è efficace dalla data indicata.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Diritti di segreteria

Documenti collegati

SCIA
Modulistica

SCIA

Ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2025, 11:42