Autorizzazione paesaggistica

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Autorizzazione ad eseguire opere in immobili o aree sottoposti a tutela

Descrizione

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (per la Regione Emilia Romagna d al 1 gennaio 2010 le amministrazioni comunali in qualità di enti subdelegati dalla regione stessa) i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati dalla documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art 146 del D.lgs 42/2004. L’autorizzazione paesaggistica è provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi per l’intervento proposto. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati. L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace dalla data del rilascio ed è valida per un periodo di anni cinque; qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi. L’autorizzazione scaduta può essere rinnovata se rientra nel dispositivo previsto al comma 1) art 7 del DPR 31/2017. L’autorizzazione non è necessaria nei casi previsti ed elencati all’art 149 del D.Lgs 42/04. Con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in vigore dal 6 aprile 2017 abroga il D.P.R. 09/07/2010, n. 139) è stato emanato il regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (interventi riportati nell’ Allegato “A” ) o da sottoporre a procedura autorizzatoria semplificata ( interventi riportati nell’Allegato “B”), con l’obbiettivo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. L’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata da relazione paesaggistica semplificata redatta, da tecnico abilitato, sulla Scheda tipo allegata al DPR 31/2017 (Allegato “D”). L’istanza presentata in procedura ordinaria deve seguire le indicazioni per la redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

La richiesta di rilascio autorizzazione deve essere presentata ai sensi commi 1, 2 dell’ art 146 del D.lgs 42/2004 dal proprietario degli immobili o dai detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree sottoposti a tutela ai sensi di legge.

La richiesta di rilascio autorizzazione deve essere presentata ai sensi commi 1, 2 dell’ art 146 del D.lgs 42/2004 dal proprietario degli immobili o dai detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree sottoposti a tutela ai sensi di legge.

Come fare

La domanda di rilascio autorizzazione paesaggistica deve essere presentata utilizzando l’apposito modulistica da ritirare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia oppure scaricabile dal link in allegato. La domanda deve essere protocollata e presentata in bollo.

La domanda di rilascio autorizzazione paesaggistica deve essere presentata utilizzando l’apposito modulistica da ritirare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia oppure scaricabile dal link in allegato.
La domanda deve essere protocollata e presentata in bollo.

Cosa serve

La domanda e la modulistica richieste.

La domanda e la modulistica richieste.

Cosa si ottiene

L’avviso di ritiro del provvedimento, avviene tramite lettera raccomandata o PEC al richiedente , nell’avviso sono precisate le modalità, i tempi per il ritiro e il contributo dovuto per il rilascio pari a € 40,00. L’Autorizzazione paesaggistica è rilasciata, in bollo, dallo Sportello Unico dell’Edilizia

L’avviso di ritiro del provvedimento, avviene tramite lettera raccomandata o PEC al richiedente , nell’avviso sono precisate le modalità, i tempi per il ritiro e il contributo dovuto per il rilascio pari a € 40,00. L’Autorizzazione paesaggistica è rilasciata, in bollo, dallo Sportello Unico dell’Edilizia
Tempi e scadenze

Secondo le specifiche previste dall’art. 146 del d. lgs 42/2004 per i provvedimenti in procedura ordinaria Secondo le specifiche previste dal DPR 31/2017 per i provvedimenti in procedura semplificata (entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza) Nel caso in cui la documentazione sia incompleta, si determina l’improcedibilità della domanda che viene comunicata al richiedente.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ultimo aggiornamento: 1 Luglio 2025, 13:20