Requisiti di cittadinanza, età, residenza, titolo di studio e buona condotta morale.
Requisiti:
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
buona condotta morale
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Appello
essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
1) i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario2) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio3) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
1) I ministri ed i Sottosegretari di Stato
2) I membri del Parlamento
3) I commissari delle Regioni
4) I componenti gli organi delle Regioni preveduti dall'art. 121 Cost. o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
5) I prefetti delle Province
Requisiti di cittadinanza, età, residenza, titolo di studio e buona condotta morale.
Requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Appello
- essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
1) i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
2) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
3) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
1) I ministri ed i Sottosegretari di Stato
2) I membri del Parlamento
3) I commissari delle Regioni
4) I componenti gli organi delle Regioni preveduti dall'art. 121 Cost. o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
5) I prefetti delle Province