L’articolo 53 della LR 24/2017 disciplina lo strumento dell’ “Procedimento Unico”. Gli enti e i soggetti interessati possono promuovono lo svolgimento del procedimento unico per l’approvazione di:
- opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico;
- interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo svolgimento e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità della medesima attività.
Il procedimento unico permette di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente. L’espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l’opera o intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia da parte degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi (comma5 art. 53 della LR 24/2017).
Per l’esame del progetto l’Amministrazione procedente è tenuta convocare una conferenza dei servizi in base alla legge n. 241/1990 e ai commi 4 e seguenti dell’art. 53 della LR 24/2017.