IMU - Imposta Municipale Unica

Imposta comunale sugli immobili, dovuta dai possessori di immobili situati nel Comune di Collecchio.
  • Servizio attivo

Guida informativa, sistema per il calcolo, aliquote, codici tributo, modalità di pagamento, dichiarazione di variazione.

Descrizione

La Legge n° 160/2019 (Legge di Stabilità) ha istituito, dall’anno 2020, la nuova IMU che sostituisce le previgenti imposte sugli immobili IMU e TASI e che, per quanto riguarda le fattispecie imponibili e la soggettività passiva non presenta sostanziali differenze rispetto alla normativa in vigore fino all’anno 2019.
Di fatto, a partire dal 1° gennaio 2020, viene soppressa la I.U.C., (IMU-TASI-TARI), ad eccezione della componente TARI, con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.

A chi è rivolto

Il versamento dell’imposta IMU è dovuto da coloro che sono proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili siti nel territorio comunale. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (art. 1, comma 743, legge 160/2019).

Il versamento dell’imposta IMU è dovuto da coloro che sono proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili siti nel territorio comunale. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (art. 1, comma 743, legge 160/2019).

Come fare

L’IMU si calcola applicando l’aliquota deliberata annualmente dal Comune alla base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili). Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta. Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 02/02/2021 il Comune di Collecchio ha approvato la relazione illustrativa dei criteri di stima delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. Tramite modello F24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo sotto riportati, nonché tramite apposito bollettino postale e altre modalità previste dalla normativa. Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto. Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 con arrotondamento all’Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

L’IMU si calcola applicando l’aliquota deliberata annualmente dal Comune alla base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili).
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta. Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 02/02/2021 il Comune di Collecchio ha approvato la relazione illustrativa dei criteri di stima delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
Tramite modello F24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo sotto riportati, nonché tramite apposito bollettino postale e altre modalità previste dalla normativa. Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto.
Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 con arrotondamento all’Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

Cosa serve

I codici tributo da utilizzare nel modello F24, sezione IMU ed altri tributi locali, sono:  Abitazione principale - codice IMU: 3912                Fabbricati rurali ad uso strumentale - codice IMU: 3913                Terreni - codice IMU: 3914                Aree fabbricabili - codice IMU: 3916 Altri fabbricati - codice IMU: 3918                Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Quota Stato - codice IMU: 3925 Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Quota Comune - codice IMU: 3930 Il codice ente per il Comune di Collecchio è il seguente: C852E' possibile calcolare la propria IMU e stampare il modello F24 (clicca sul link)

I codici tributo da utilizzare nel modello F24, sezione IMU ed altri tributi locali, sono: 
  • Abitazione principale - codice IMU: 3912               
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale - codice IMU: 3913               
  • Terreni - codice IMU: 3914               
  • Aree fabbricabili - codice IMU: 3916
  • Altri fabbricati - codice IMU: 3918               
  • Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Quota Stato - codice IMU: 3925
  • Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Quota Comune - codice IMU: 3930
Il codice ente per il Comune di Collecchio è il seguente: C852
E' possibile calcolare la propria IMU e stampare il modello F24 (clicca sul link)

Cosa si ottiene

Il versamento dell'IMU.

Il versamento dell'IMU.
Tempi e scadenze

Il pagamento deve essere eseguito dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:   Acconto : entro il 16 giugno 2025 Saldo : entro il 16 dicembre 2025   L’imposta dovuta per l’anno in corso può essere versata in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Chi non provvede a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso”. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il  possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2024 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2025. Il prospetto aliquote è disponibile fra gli allegati in fondo alla pagina.

Casi particolari di agevolazione
Immobili locati a canone concordato
È prevista un’aliquota agevolata pari allo 0,56% per le seguenti tipologie di contratto:
  • Locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. purchè l’affittuario utilizzi l’immobile come abitazione principale;
  • Locazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti transitori)
  • Locazione ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti per studenti universitari)
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui sopra dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando, entro la data di scadenza della rata di saldo IMU dell’anno in cui si intende iniziare ad applicare l’agevolazione, apposito modulo predisposto dall’Ufficio tributi corredato da copia del contratto di locazione e, qualora non assistito, dall’attestazione di conformità all’Accordo Territoriale.
L’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25% (art. 1, comma 760 Legge 160/2019). 
 
Comodato gratuito a parenti entro il primo grado
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principali, viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile, in presenza dei seguenti requisiti:
  • il comodante deve risiedere nello stesso comune;
  • il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, oltre alla propria abitazione principale situata nello stesso Comune e non classificata nelle categorie di lusso A/1, A/8, e A/9. Il possesso di altri immobili non destinati ad uso abitativo (es. terreni, aree, uffici, negozi) non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
  • il contratto di comodato deve essere registrato.
Il possesso dei requisiti per poter usufruire della riduzione di cui sopra dovrà essere attestato mediante presentazione della             dichiarazione IMU ordinaria.
 
Fabbricati inagibili
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) sopravvenuto, superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.
Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia oppure autocertificato dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
In ogni caso, la riduzione ha decorrenza dalla data in cui viene accertato dall’Ufficio Tecnico o da altra autorità abilitata lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all’Ufficio Tributi.
Per l’applicabilità di tale riduzione occorre fare riferimento alle condizioni e modalità previste dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.        del 29/04/2025.
 
Fabbricati di interesse storico e artistico
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interessi storico e/o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.
 
Terreni Agricoli
L’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Il Comune di Collecchio è censito come “parzialmente esente”, di conseguenza alcuni terreni sono esenti dal versamento dell’imposta.
Fogli catastali all’interno dei quali i terreni che vi ricadono sono totalmente esenti:
33 - 48 - 50 - 51 - 52
Fogli catastali all’interno dei quali vi sono sia terreni soggetti che esenti:
45 - 49 
I terreni ricadenti all’interno di tutti gli altri Fogli catastali sono soggetti ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la denuncia IMU.

Documenti collegati

Aliquote IMU
Altri documenti pubblici

Prospetto anno 2025

Entrate tributarie
Regolamenti

Entrate tributarie comunali

Istanza di rateazione atti di accertamento
Modulistica

Modulo richiesta di rateizzazione

Terreni esenti o parzialmente esenti
Altri documenti pubblici

Elenco

Tributi - Dichiarazione IMU e IMPI
Modulistica

IMU e IMPI - modello dichiarazione ed istruzioni

Tributi - Informativa IMU
Altri documenti pubblici

Informazioni utili sull'Imposta Municipale Unica

Tributi - Regolamento IMU
Regolamenti

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

Tributi - Relazione stima delle aree fabbricabili
Altri documenti pubblici

Relazione illustrativa relativa ai criteri di stima delle aree fabbricabili - anno 2021

Tributi - dichiarazione canone concordato
Modulistica

Dichiarazione sussistenza dei requisiti per applicazione aliquote agevolate

Tributi - dichiarazione fabbricati inagibili o inabitabili
Modulistica

Richiesta per riduzione della base imponibile IMU al 50% per inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo

Tributi - istanza rimborso IMU
Modulistica

Modulo per richiesta di rimborso o compensazione IMU e TASI

Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2025, 17:19