L’applicazione sottocutanea del microchip deve essere effettuata da un medico veterinario privato o dall’AUSL; contestualmente viene consegnato un certificato di avvenuta applicazione del microchip in triplice copia (una per il veterinario, una per il proprietario e una da riconsegnare all’Ufficio).
1. Lo smarrimento o la sottrazione del proprio animale devono essere segnalati entro 3 giorni all'ufficio comunale competente;
2. La cessione e la morte del proprio cane, nonché il cambio di residenza del proprietario debbono essere segnalati entro 15 giorni all'ufficio comunale competente.
3. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso e la razza ed in particolare deve:
- rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
4. Gli allevatori ed i detentori di animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di:
- tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali;
- rilasciare al destinatario della vendita regolare ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi;
- segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione; l’Ufficio rilascerà un’apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione.
5. In caso di viaggi nei Paesi della Comunità Europea è obbligatorio il passaporto anche per cani, gatti e furetti, che viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle Aziende USL.
Si ricorda che è VIETATO:
- abbandonare qualsiasi animale: la mancata iscrizione all’anagrafe animale, la mancata comunicazione di rinuncia alla proprietà e la mancata custodia dell’animale sono equiparate all’abbandono;
- detenere animali a chi è riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà contro gli animali;
- partecipare a manifestazioni espositive con cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e, se di età superiore, gli stessi devono avere garantita un’adeguata copertura vaccinale contro le malattie di specie individuate dalle AUSL.