Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 – Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione
Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato ‘Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio’ misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Gli Enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall’esercizio 2016.
Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019
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